OBBLIGAZIONI NON RIMBORSATE: LA BANCA DEVE RISARCIRE

obbligazioni
Studio Legale Avv. Filippo Bignardi

OBBLIGAZIONI ARENA: RESPONSABILITA’ DELLA BANCA

Il Tribunale di Lodi, con sentenza del 28.03.2017, ha condannato un primario Istituto di credito locale a risarcire i danni subiti da due risparmiatori (assistiti dall’Avv. Filippo Bignardi) per il mancato rimborso di obbligazioni ARENA.

Ciò in quanto la Banca non ha adeguatamente informato i propri clienti dei rischi dell’operazione di investimento.

LA NORMATIVA OPERANTE IN MATERIA

L’art. 21, lett. b), T.U.F prevede che, nella prestazione di attività di investimento, i soggetti abilitati devono: acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

Tale previsione è ribadita anche dall’art. 28, comma 1, Reg. Consob 58/98, per cui gli intermediari autorizzati devono chiedere all’investitore notizie sull’esperienza negli investimenti finanziari; sulla situazione finanziaria; sugli obiettivi di investimento ed infine sulla propensione al rischio.

Gli intermediari, inoltre, devono consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Ai sensi dell’art. 28, comma 2, Reg. Consob 58/98, inoltre, gli intermediari  non possono effettuare o consigliare un’operazione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate su natura e rischi della specifica operazione.

Infine, a norma dell’art. 29, Reg. Consob 58/98, gli intermediari devono astenersi dall’effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia; oggetto; frequenza; dimensione.

Gli intermediari finanziari, comunque, non sono esonerati dall’obbligo di valutare l’adeguatezza delle operazioni disposte dal cliente anche qualora l’investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni richieste (circolare Consob 21.04.2000, n. DI 30396)

DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE PER IL MANCATO RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI ARENA

Il Tribunale di Lodi ha accertato che la Banca non ha adeguatamente informato i risparmiatori del rischio dell’investimento, in quanto si trattava di obbligazioni:

  • emesse da una Società estera di diritto lussemburghese del Gruppo molisano ARENA priva di rating,
  • collocate al di fuori dei mercati regolamentati,
  • vendute dall’Istituto in contropartita diretta,

circostanze che avrebbero dovuto l’intermediario a considerare l’alto rischio di tali titoli.

L’operazione non era, pertanto, adeguata al profilo conservativo dei risparmiatori al momento dell’acquisto delle obbligazioni.

Nonostante siano decorsi molti anni, il diritto risarcitorio, nei confronti della Banca, non si è, comunque, prescritto.

Come rilevato dal Giudice, infatti, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine:

  1. è decennale,
  2. decorre (dies a quo) dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ex art. 2935 c.c.

In altri termini il termine decorre dal momento in cui la produzione del danno si è manifestata all’esterno, divenendo, quindi, percepibile e riconoscibile da chi vi abbia interesse ovvero, nel caso di specie, dalla data del mancato rimborso

Il Tribunale di Lodi, pertanto, ha condannato la Banca, per la violazione degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/98, al risarcimento dei danni subiti dai risparmiatori.

 

 

Autore: BIGNARDI

L'Avv. Filippo Bignardi nasce a Verona il 26.04.1964 ed attualmente risiede a Lecco, ove è titolare dell'omonimo Studio Legale. Si è diplomato al prestigioso Liceo Classico GONZAGA di Milano e si è laureato in giurisprudenza, con il massimo dei voti e la lode, presso la Università degli Studi di Milano. Ha superato l'esame per l'abilitazione per l'esercizio della professione forense a Milano ed esercita l'attività dal 1990.

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