
GRATUITO PATROCINIO
GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO CIVILE
Avete la necessità di
- promuovere un giudizio o
- resistere in una causa civile instaurata nei Vostri confronti
ma non avete i mezzi economici e finanziari per pagare le spese ed il compenso di un avvocato?
In tal caso, è possibile usufruire, ove ne ricorrano i presupposti, del patrocinio a spese delle Stato.
QUANDO E CHI PUO’ CHIEDERE L’AMMISSIONE
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta, in ogni stato e grado del processo, dai soggetti di seguito elencati.
- cittadini italiani e comunitari U.E.
- extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
- apolidi (anche non residenti nel nostro Stato)
- enti ed associazioni che non hanno scopo di lucro e non esercitano attività economiche
Requisito per l’ammissione al gratuito patrocinio è che l’Istante abbia un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 11.746,68.
Se il richiedente vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da tutti i componenti della famiglia.
Se la controversia è nei confronti di un familiare, il reddito di quest’ultimo non deve essere considerato.
Le pretese che il richiedente intende fare valere in giudizio devono essere non manifestamente infondate.
MODALITA’ PER LA RICHIESTA
E’ necessario presentare apposita domanda presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio, ossia quello del luogo in cui ha sede il magistrato:
- davanti al quale pende il processo (causa già in corso)
- competente a conoscere del merito (causa non ancora pendente).
La domanda può essere presentata dal richiedente, dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive l’istanza o a mezzo raccomandata.
Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti:
- copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare presenti sullo stato di famiglia;
- certificato o autocertificazione di residenza e stato di famiglia;
- copia CUD, Modello UNICO o autocertificazione del reddito di ogni componente del nucleo familiare maggiorenne (non viene accettato in sostituzione il modello ISEE);
- autecertificazione compilata e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 n.4 bis D.P.R. n. 115/2002;
- documentazione riguardante la domanda che si intende fare valere in giudizio al fine di provarne la non manifesta infondatezza;
- per i cittadini non appartenenti all’U.E. è obbligatorio allegare il certificato consolare che attesti l’eventuale sussistenza di redditi prodotti nel Paese di origine; in caso di impossibilità a produrre la certificazione richiesta, è necessario allegare autocertificazione attestante la situazione reddituale nello Stato di origine.
Il Consiglio, valutata la fondatezza o meno della domanda, può emettere un provvedimento di
- accoglimento
- rigetto
- inammissibilità.
In caso di accoglimento, il Consiglio trasmette la copia del provvedimento al richiedente, al Giudice competente ed all’Ufficio delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.
Nell’ipotesi di rigetto o dichiarazione di inammissibilità, la domanda può essere riproposta al Giudice competente per il giudizio.
EFFETTI DELL’AMMISSIONE
Se la parte è ammessa al gratuito patrocinio, le spese ed il compenso del difensore nominato saranno pagati dallo Stato, previa liquidazione del Giudice.
L’interessato, pertanto, può nominare un difensore solo tra quelli iscritti nello speciale “Elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato“.
L’ammissione è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
La parte ammessa al beneficio, in caso di soccombenza nel processo, non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La materia è disciplinata dal D.P.R. n. 115/2002