GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PENALE

gratuito patrocinio
Studio Legale Avv. Filippo Bignardi
GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO PENALE

Probabilmente avrete già sentito parlare di patrocinio a spese dello Stato (detto anche GRATUITO PATROCINIO).

Ma sapete esattamente di cosa si tratta ?

Se la Vostra risposta è no, Vi consiglio di leggere questo breve articolo e Vi fornirò alcune utili notizie sull’argomento.

FINE DELL’ISTITUTO

Il fine dell’istituto è quello di assicurare alla persona non abbiente, ossia priva di mezzi economici, il diritto di difesa, riconosciuto e garantito, in ogni stato e grado del procedimento, dall’ordinamento giuridico vigente (art. 24 della Costituzione), attraverso l’assistenza di un avvocato a spese dello Stato.

In altri termini il soggetto

  • accusato di un reato
  • offeso da un reato e che intenda costituirsi parte civile
  • responsabile civile
  • civilmente obbligato per la pena pecuniaria

una volta ammesso al gratuito patrocinio, avrà diritto di farsi assistere da un difensore, senza sostenere alcun esborso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La materia è disciplinata dagli art.74 – 141 del D.P.R. 30.05.2002, n.115 e successive modificazioni ed integrazioni.

CHI PUO’ ESSERE AMMESSO

I cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato che abbiano un reddito annuo imponibile familiare non  superiore ad Euro 11.746,68 elevato di Euro 1.032,91, per ognuno dei familiari conviventi.

ESCLUSIONE DAL PATROCINIO IN AMBITO PENALE

Il gratuito patrocinio è escluso:

  • per i reati di evasione in materia di imposte
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi ed agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24.07.2008, n. 125)
DOMANDA E DOCUMENTI NECESSARI

L’interessato, per ottenere il beneficio, deve presentare al Giudice un’apposita domanda, indicando il processo per cui viene chiesto il patrocinio, le generalità ed il codice fiscale di tutti i componenti della sua famiglia anagrafica e documentando la situazione di reddito del proprio nucleo.

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere depositata (personalmente, a mezzo del difensore di fiducia ovvero per posta con raccomandata) nella cancelleria del Giudice davanti al quale pende il processo penale.

La domanda può essere anche presentata

  • al direttore del carcere (se l’avente titolo è detenuto)
  • all’ufficiale di polizia giudiziaria (quando l’interessato si trova in stato di detenzione domiciliare o in luogo di cura).
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ED EFFETTI

Se il Giudice accoglie la domanda, l’interessato può nominare un difensore tra quelli iscritti nello speciale  “Elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge n.134/2001T U. 115/2002.

Se invece la domanda viene rigettata, l’interessato o il suo difensore possono impugnare il provvedimento, presentando opposizione al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello per la riforma di quanto statuito dal primo Giudice.

GUIDA PRATICA AL GRATUITO PATROCINIO CIVILE

gratuito patrocinio
Studio Legale Avv. Filippo Bignardi

GRATUITO PATROCINIO

GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO CIVILE

Avete la necessità di

  1. promuovere un giudizio o
  2. resistere in una causa civile instaurata nei Vostri confronti

ma non avete i mezzi economici e finanziari per pagare le spese ed il compenso di un avvocato?

In tal caso, è possibile usufruire, ove ne ricorrano i presupposti, del patrocinio a spese delle Stato.

QUANDO E CHI PUO’ CHIEDERE L’AMMISSIONE

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta, in ogni stato e grado del processo, dai soggetti di seguito elencati.

  • cittadini italiani e comunitari U.E.
  • extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
  • apolidi (anche non residenti nel nostro Stato)
  • enti ed associazioni che non hanno scopo di lucro e non esercitano attività economiche

Requisito per l’ammissione al gratuito patrocinio è che l’Istante abbia un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 11.746,68.

Se il richiedente vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da tutti i componenti della famiglia.

Se la controversia è nei confronti di un familiare, il reddito di quest’ultimo non deve essere considerato.

Le pretese che il richiedente intende fare valere in giudizio devono essere non manifestamente infondate.

MODALITA’ PER LA RICHIESTA

E’ necessario presentare apposita domanda presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio, ossia quello del luogo in cui ha sede il magistrato:

  1. davanti al quale pende il processo (causa già in corso)
  2. competente a conoscere del merito (causa non ancora pendente).

La domanda può essere presentata dal richiedente, dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive l’istanza o a mezzo raccomandata.

Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti:

  1. copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare presenti sullo stato di famiglia;
  2. certificato o autocertificazione di residenza e stato di famiglia;
  3. copia CUD, Modello UNICO o autocertificazione del reddito di ogni componente del nucleo familiare maggiorenne (non viene accettato in sostituzione il modello ISEE);
  4. autecertificazione compilata e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 n.4 bis D.P.R. n. 115/2002;
  5. documentazione riguardante la domanda che si intende fare valere in giudizio al fine di provarne la non manifesta infondatezza;
  6. per i cittadini non appartenenti all’U.E. è obbligatorio allegare il certificato consolare che attesti l’eventuale sussistenza di redditi prodotti nel Paese di origine; in caso di impossibilità a produrre la certificazione richiesta, è necessario allegare autocertificazione attestante la situazione reddituale nello Stato di origine.

Il Consiglio, valutata la fondatezza o meno della domanda, può emettere un provvedimento di

  • accoglimento
  • rigetto
  • inammissibilità.

In caso di accoglimento, il Consiglio trasmette la copia del provvedimento al richiedente, al Giudice competente ed all’Ufficio delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.

Nell’ipotesi di rigetto o dichiarazione di inammissibilità, la domanda può essere riproposta al Giudice competente per il giudizio.

EFFETTI DELL’AMMISSIONE

Se la parte è ammessa al gratuito patrocinio, le spese ed il compenso del difensore nominato saranno pagati dallo Stato, previa liquidazione del Giudice.

L’interessato, pertanto, può nominare un difensore solo tra quelli iscritti nello speciale “Elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato“.

L’ammissione è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

La parte ammessa al beneficio, in caso di soccombenza nel processo, non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La materia è disciplinata dal D.P.R. n. 115/2002

 

 

 

 

 

 

 

OBBLIGAZIONI NON RIMBORSATE: LA BANCA DEVE RISARCIRE

obbligazioni
Studio Legale Avv. Filippo Bignardi

OBBLIGAZIONI ARENA: RESPONSABILITA’ DELLA BANCA

Il Tribunale di Lodi, con sentenza del 28.03.2017, ha condannato un primario Istituto di credito locale a risarcire i danni subiti da due risparmiatori (assistiti dall’Avv. Filippo Bignardi) per il mancato rimborso di obbligazioni ARENA.

Ciò in quanto la Banca non ha adeguatamente informato i propri clienti dei rischi dell’operazione di investimento.

LA NORMATIVA OPERANTE IN MATERIA

L’art. 21, lett. b), T.U.F prevede che, nella prestazione di attività di investimento, i soggetti abilitati devono: acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

Tale previsione è ribadita anche dall’art. 28, comma 1, Reg. Consob 58/98, per cui gli intermediari autorizzati devono chiedere all’investitore notizie sull’esperienza negli investimenti finanziari; sulla situazione finanziaria; sugli obiettivi di investimento ed infine sulla propensione al rischio.

Gli intermediari, inoltre, devono consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Ai sensi dell’art. 28, comma 2, Reg. Consob 58/98, inoltre, gli intermediari  non possono effettuare o consigliare un’operazione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate su natura e rischi della specifica operazione.

Infine, a norma dell’art. 29, Reg. Consob 58/98, gli intermediari devono astenersi dall’effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia; oggetto; frequenza; dimensione.

Gli intermediari finanziari, comunque, non sono esonerati dall’obbligo di valutare l’adeguatezza delle operazioni disposte dal cliente anche qualora l’investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni richieste (circolare Consob 21.04.2000, n. DI 30396)

DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE PER IL MANCATO RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI ARENA

Il Tribunale di Lodi ha accertato che la Banca non ha adeguatamente informato i risparmiatori del rischio dell’investimento, in quanto si trattava di obbligazioni:

  • emesse da una Società estera di diritto lussemburghese del Gruppo molisano ARENA priva di rating,
  • collocate al di fuori dei mercati regolamentati,
  • vendute dall’Istituto in contropartita diretta,

circostanze che avrebbero dovuto l’intermediario a considerare l’alto rischio di tali titoli.

L’operazione non era, pertanto, adeguata al profilo conservativo dei risparmiatori al momento dell’acquisto delle obbligazioni.

Nonostante siano decorsi molti anni, il diritto risarcitorio, nei confronti della Banca, non si è, comunque, prescritto.

Come rilevato dal Giudice, infatti, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine:

  1. è decennale,
  2. decorre (dies a quo) dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ex art. 2935 c.c.

In altri termini il termine decorre dal momento in cui la produzione del danno si è manifestata all’esterno, divenendo, quindi, percepibile e riconoscibile da chi vi abbia interesse ovvero, nel caso di specie, dalla data del mancato rimborso

Il Tribunale di Lodi, pertanto, ha condannato la Banca, per la violazione degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/98, al risarcimento dei danni subiti dai risparmiatori.