
GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO PENALE
Probabilmente avrete già sentito parlare di patrocinio a spese dello Stato (detto anche GRATUITO PATROCINIO).
Ma sapete esattamente di cosa si tratta ?
Se la Vostra risposta è no, Vi consiglio di leggere questo breve articolo e Vi fornirò alcune utili notizie sull’argomento.
FINE DELL’ISTITUTO
Il fine dell’istituto è quello di assicurare alla persona non abbiente, ossia priva di mezzi economici, il diritto di difesa, riconosciuto e garantito, in ogni stato e grado del procedimento, dall’ordinamento giuridico vigente (art. 24 della Costituzione), attraverso l’assistenza di un avvocato a spese dello Stato.
In altri termini il soggetto
- accusato di un reato
- offeso da un reato e che intenda costituirsi parte civile
- responsabile civile
- civilmente obbligato per la pena pecuniaria
una volta ammesso al gratuito patrocinio, avrà diritto di farsi assistere da un difensore, senza sostenere alcun esborso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La materia è disciplinata dagli art.74 – 141 del D.P.R. 30.05.2002, n.115 e successive modificazioni ed integrazioni.
CHI PUO’ ESSERE AMMESSO
I cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato che abbiano un reddito annuo imponibile familiare non superiore ad Euro 11.746,68 elevato di Euro 1.032,91, per ognuno dei familiari conviventi.
ESCLUSIONE DAL PATROCINIO IN AMBITO PENALE
Il gratuito patrocinio è escluso:
- per i reati di evasione in materia di imposte
- se il richiedente è assistito da più di un difensore
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi ed agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24.07.2008, n. 125)
DOMANDA E DOCUMENTI NECESSARI
L’interessato, per ottenere il beneficio, deve presentare al Giudice un’apposita domanda, indicando il processo per cui viene chiesto il patrocinio, le generalità ed il codice fiscale di tutti i componenti della sua famiglia anagrafica e documentando la situazione di reddito del proprio nucleo.
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere depositata (personalmente, a mezzo del difensore di fiducia ovvero per posta con raccomandata) nella cancelleria del Giudice davanti al quale pende il processo penale.
La domanda può essere anche presentata
- al direttore del carcere (se l’avente titolo è detenuto)
- all’ufficiale di polizia giudiziaria (quando l’interessato si trova in stato di detenzione domiciliare o in luogo di cura).
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ED EFFETTI
Se il Giudice accoglie la domanda, l’interessato può nominare un difensore tra quelli iscritti nello speciale “Elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato“, ai sensi della legge n.134/2001 – T U. 115/2002.
Se invece la domanda viene rigettata, l’interessato o il suo difensore possono impugnare il provvedimento, presentando opposizione al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello per la riforma di quanto statuito dal primo Giudice.